Capo I

Art. 11

In vigore dal 8 lug 1953
Le promozioni dei sottufficiali e dei militari di truppa sono disposte con determinazione del comandante generale del Corpo. L'anzianità assoluta del nuovo grado è fissata dalla data delle determinazioni di cui al precedente comma, quando non sia altrimenti disposto nelle determinazioni stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-11

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