Capo I
Art. 15
In vigore dal 8 lug 1953
Il Comando generale ogni anno determina e fa conoscere, mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo, i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali ed i militari di truppa per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno successivo, nonché la data entro la quale i sottufficiali compresi nel primo terzo del ruolo al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, possono presentare le domande per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta.
Il Comando generale determina altresì mediante pubblicazione sullo stesso foglio d'ordini la data entro la quale i sottufficiali ed i militari di truppa debbono essere in possesso dei requisiti di comando e di servizio previsti dalle disposizioni in vigore.
Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità sia insufficiente a coprire le vacanze che si siano verificate o che si prevede si possano verificare nell'anno, il Comando generale dispone per la compilazione dei quadri suppletivi di avanzamento.
I quadri di avanzamento hanno valore dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono; essi sono approvati e resi esecutivi mediante ordinanza del comandante generale e poi pubblicati sul foglio d'ordini del Corpo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-15