Capo I

Art. 8

In vigore dal 8 lug 1953
I sottufficiali e militari di truppa per i quali il giudizio di avanzamento sia stato sospeso perché nei loro confronti è stata promossa azione penale a cura della competente autorità giudiziaria od è stata ordinata la convocazione di una commissione di disciplina ovvero perché è in corso un'inchiesta disciplinare, saranno ripresi in esame non appena definito il procedimento penale o quello disciplinare, Nel caso le il procedimento penale o disciplinare si concluda favorevolmente, il sottufficiale o militare di truppa, se dichiarato idoneo, sarà iscritto sul quadro di avanzamento e promosso con la stessa decorrenza ed anzianità che avrebbe avuto se nei suoi confronti non fosse stata promossa l'azione penale o non fosse stata ordinata la convocazione di una commissione di disciplina, ovvero, non avesse avuto luogo una inchiesta disciplinare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-8

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