Capo I

Art. 4

In vigore dal 8 lug 1953
Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule "idoneo" o "non idoneo". Il giudizio di no idoneità deve essere motivato dall'autorità giudicante, indicando specificatamente in quale dei requisiti prescritti, di cui all', il sottufficiale od il militare di truppa sia giudicato insufficiente. I giudizi sono complimenti su apposito specchio di avanzamento, il cui modello è stabilito dal Comando generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-4

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