Capo I

Art. 21

In vigore dal 8 lug 1953
I sottufficiali ed i militari di truppa dichiarati non idonei all'avanzamento dovranno essere ripresi in esame solamente all'atto della formazione del quadro di avanzamento dell'anno successivo e non in occasione della eventuale compilazione del quadro di avanzamento suppletivo, in quanto la dichiarazione di non idoneità ha effetto per tutto l'anno cui si riferisce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-21

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