Art. 37
Capo III

Art. 37

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In vigore dal 8 lug 1953
Gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà siano stati assenti complessivamente per più di 120 giorni dalle lezioni vengono rinviati dalla Scuola. Essi possono però essere ammessi a frequentare il corso successivo, senza dover partecipare al relativo concorso di ammissione, purchè conservino tutti i requisiti di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-37