Capo III
Art. 50
In vigore dal 8 lug 1953
Gli allievi che non superino gli esami di seconda sessione possono ripetere il corso.
Coloro che per la seconda volta vengono a trovarsi nella condizione di dover ripetere il corso sono rinviati dalla Scuola e non possono partecipare ai concorsi successivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-50