Capo III
Art. 52
In vigore dal 8 lug 1953
Ferme restando le disposizioni di cui al precedente , la graduatoria finale del corso è formata secondo le disposizioni del regolamento per la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza tenendo conto per ciascun allievo del punto finale di classifica, Il punto finale di classifica si ottiene sommando:
1) le medie finali dei voti relativi alle prove scritte ed orali, ottenute mediante la media, aritmetica dei punti di media annuali e dei punti d'esame;
2) il punto di merito complessivo di addestramento militare;
3) il punto caratteristico.
Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei sono iscritti per ciascun ramo di servizio in appositi quadri di avanzamento nell'ordine delle rispettive graduatorie finali.
Sono poi promossi, a loro turno e nel limite dei posti disponibili, con determinazione del comandante generale del Corpo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-52