Capo IV

Art. 54

In vigore dal 8 lug 1953
Le autorità incaricate di esprimere i giudizi per lo avanzamento di cui all'articolo precedente risultano dalla tabella allegato n. 4.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-54

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