Art. 43
Capo III

Art. 43

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In vigore dal 8 lug 1953
Al termine di ogni corso hanno luogo due sessioni di esami: 1) esami di prima sessione. Hanno inizio poco dopo il termine delle lezioni; 2) esami di seconda sessione. Hanno inizio, di regola, dopo due mesi dal termine degli esami di prima sessione. Agli esami di seconda sessione sono ammessi: a) gli allievi risultati non idonei negli esami di prima sessione; b) gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà sono stati assenti dalle lezioni complessivamente per oltre 80 giorni e che, non sentendosi in grado di affrontare gli esami di prima sessione, abbiano ottenuto dal Comando della scuola, a seguito di una loro richiesta scritta, di presentarsi a quelli di seconda sessione; c) gli allievi che non hanno partecipato agli esami di prima sessione per cause diverse da quelle di cui alla lettera precedente e che abbiano ottenuto dal Comando della scuola, a seguito di una loro richiesta scritta, di presentarsi a quelli di seconda sessione.
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