Capo IV
Art. 60
In vigore dal 8 lug 1953
Il comandante generale, conosciuto l'esito dell'esperimento, approva con propria determinazione apposito quadro di avanzamento annuale nel quale sono iscritti, nell'ordine risultante dall'anzianità di grado di ognuno, sia gli appuntati iscritti nei quadro precedente di avanzamento non promossi per difetto di vacanze, sia quelli dichiarati idonei in base all'ultimo esperimento.
Il quadro di avanzamento ha validità dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la procedura di avanzamento a norma dell' della legge 18 gennaio 1952, n. 40.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-60