Capo IV
Art. 62
In vigore dal 8 lug 1953
Gli appuntati che, nel periodo di tempo intercedente fra la proposta e la promozione abbiano riportato punizioni più gravi della camera di punizione semplice o abbiano comunque dimostrato di non possedere anche uno solo dei requisiti prescritti per l'avanzamento, debbono essere proposti per la cancellazione dal quadro di avanzamento dalle autorità gerarchiche di cui al precedente .
La cancellazione è decisa dal comandante generale.
L'appuntato che a giudizio delle stesse autorità di cui al precedente abbia riacquistato il requisito perduto può essere proposto per la reiscrizione sul quadro di avanzamento ed esservi reiscritto con decisione del comandante generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-62