Capo V

Art. 68

In vigore dal 8 lug 1953
Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo che, prima del conferimento della nomina, siano raggiunti dai limiti di età previsti per tali gradi ai fini della cessazione dal servizio sono tolti dall'elenco e collocati a riposo in base ai medesimi limiti di età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo