Capo VI
Art. 70
In vigore dal 8 lug 1953
Il servizio prestato dai militari di truppa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nei reparti, unità od incarichi di cui all' del decreto del Ministro per le finanze 29 marzo 1941, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, è computato agli effetti del compimento del periodo di servizio richiesto dal precedente , n. 2, per la partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola sottufficiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-70