Art. 7

In vigore dal 18 mag 1952
Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine. La disposizione del comma precedente non si applica alle onorificenze conferite a stranieri nelle forme particolari previste dal secondo comma dell' della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo