Art. 7
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-7
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Chi riceve un'onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica italiana non può utilizzare subito il titolo o indossare la decorazione. Per poterlo fare, è indispensabile attendere che il relativo decreto di concessione sia stato registrato nell'albo dell'Ordine. Questa condizione di registrazione preventiva non si applica tuttavia agli stranieri a cui l'onorificenza è stata conferita secondo le forme particolari previste dalla legge.
La norma stabilisce il momento esatto a partire dal quale è consentito utilizzare formalmente il titolo e la decorazione concessi, garantendo la certezza pubblica attraverso la registrazione. Introduce inoltre un'eccezione specifica per determinate onorificenze conferite a cittadini stranieri.
Si applica a tutti i soggetti insigniti di onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, nonché ai cittadini stranieri insigniti secondo procedure particolari.
Una persona riceve la notizia che le è stata conferita un'onorificenza dell'Ordine. Prima di poter utilizzare il titolo o esibire la decorazione durante una cerimonia pubblica, deve attendere l'avvenuta registrazione del decreto nell'apposito albo. Se invece l'onorificenza è concessa a un cittadino straniero nelle forme particolari di legge, l'interessato non è soggetto a questo vincolo.
È necessario attendere la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine per poter fare uso del titolo e della decorazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.