Art. 2

In vigore dal 26 ott 2021
Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell' della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno il quindicesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell' della legge stessa.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 17 settembre 2021, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, limitatamente all'anno 2021, il numero delle onorificenze di cui al predetto articolo non puo' superare il decimo del numero complessivo delle nomine determinato ai sensi dell'articolo 3, comma terzo, della legge 3 marzo 1951, n. 178".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-2

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