Art. 1
In vigore dal 18 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
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Le onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana" possono essere conferiti a cittadini italiani e a stranieri.
Storico versioni
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