Art. 1

In vigore dal 18 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . Le onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana" possono essere conferiti a cittadini italiani e a stranieri.
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