Art. 4

In vigore dal 18 mag 1952
Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze, corredate dagli atti istruttori giustificativi. Le segnalazioni per onorificenze a stranieri e a cittadini italiani residenti all'estero debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-4

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