Art. 9
In vigore dal 18 mag 1952
Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione del decreto di concessione informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri; se la registrazione sia già avvenuta il Presidente del Consiglio promuove la revoca del decreto di concessione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-9