Art. 6

In vigore dal 18 mag 1952
I decreti di concessione delle onorificenze, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo dell'Ordine. Il cancelliere provvede inoltre a dar notizia delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e alla partecipazione e al rilascio dei diplomi agli interessati.
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