Art. 3

In vigore dal 18 mag 1952
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell' della legge, determina per ciascun anno, con proprio decreto, il numero massimo delle onorificenze, distinte per classi, che possono essere conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel campo di attività che rientra nelle rispettive competenze.
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Art. 3 Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana" e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze. — Testo vigente | Portale Normativo