Art. 8
In vigore dal 18 mag 1952
Qualora dopo la controfirma di un decreto di concessione e prima della registrazione, risultino gravi circostanze che sconsiglino il conferimento dell'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dell'Ordine, può promuovere la revoca del decreto di concessione o disporre perché esso abbia ulteriore corso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-8