Art. 11

In vigore dal 18 mag 1952
Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del Codice penale, il cancelliere dell'Ordine dispone l'annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-11

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