Art. 15

In vigore dal 8 lug 1952
Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali di cui all' debbono essere inviate da ciascun Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 1952.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1952, n. 707, ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall'art. 15 del decreto 13 maggio 1952, n. 458, per l'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dei Ministeri, entro il 30 giugno dell'anno in corso, delle segnalazioni individuali per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica italiana" e' prorogato al 31 ottobre 1952."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-15

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