Art. 13
In vigore dal 18 mag 1952
Il cancelliere del giudice che abbia pronunciato sentenza di condanna divenuta definitiva per delitto a carico di insigniti di onorificenze dell'Ordine, comunica alla segreteria dell'ordine copia della sentenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-13