Art. 5

In vigore dal 18 mag 1952
Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso, perché sia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi dell', primo comma, della legge, e dopo che i pareri da questa espressi gli siano stati comunicati dal cancelliere, predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-5

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