Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 mag 1952
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell' della legge, determina per ciascun anno, con proprio decreto, il numero massimo delle onorificenze, distinte per classi, che possono essere conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel campo di attività che rientra nelle rispettive competenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-3