Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 18 mag 1952
Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine. La disposizione del comma precedente non si applica alle onorificenze conferite a stranieri nelle forme particolari previste dal secondo comma dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-13;458#art-7