Art. 9
In vigore dal 13 giu 1952
Le Commissioni per gli esami di profitto delle singole materie sono costituite dall'insegnante delle materie oggetto dell'esame e di due altri componenti scelti dal direttore dei corsi. La Commissione dell'esame di diploma è costituita dal direttore dei corsi, che la presiede, e da non meno di sei e non più di dieci componenti, nominati dal direttore dei corsi. Ogni componente di commissione dispone di 10 punti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-9