Art. 10
In vigore dal 13 giu 1952
Ai corsi speciali di cui ai precedenti articoli è preposto un direttore, che è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto fra i docenti universitari di ruolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-10