Art. 13
In vigore dal 13 giu 1952
Agli incaricati degli insegnamenti dei corsi speciali, che siano insegnanti di ruolo di educazione fisica, è corrisposto un compenso globale mensile di L. 5000, con un minimo di ore 10 di insegnamento al mese.
Agli altri incaricati è corrisposto un compenso orario di L. 1000: tale compenso è ridotto a L. 500 per coloro che abbiano impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-13