Art. 8

In vigore dal 13 giu 1952
Gli esami di profitto al termine di ciascun corso e gli esami di diploma, hanno luogo in due sessioni. Gli allievi che per la prima volta sostengono l'esame di diploma in seconda sessione sono ammessi a ripetere la prova non oltre tre mesi dopo la chiusura della sessione stessa. Coloro i quali sostengano, ai sensi della lettera b) dell' o della lettera b) dell', esami per l'iscrizione ai corsi rispettivamente corrispondenti al secondo e al terzo anno accademico e non superino tutte le prove, potranno frequentare gli anzidetti corsi, su conforme parere caso per caso della Commissione d'esame, ma non potrà farsi luogo alla loro definitiva iscrizione nè potranno essi sostenere gli esami di profitto per il passaggio al corso successivo o per l'ammissione agli esami di diploma se non avranno superato preliminarmente le prove fallite. Gli allievi di cui al precedente comma sono dispensati dal sostenere esami nelle materie che pur essendo comprese nei piani di studio delle cessate Accademie non risultino comprese nel programma dei corsi ai quali chiedono di essere ammessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-8

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