Art. 6
In vigore dal 13 giu 1952
L'esame di diploma consiste:
1) in una dissertazione scritta su un argomento scelto dal Consiglio accademico;
2) nella discussione orale dell'argomento svolto nella dissertazione;
3) nella trattazione orale di un argomento scelto dal candidato;
4) in una lezione pratica di educazione fisica.
All'esame di diploma possono essere ammessi, oltre coloro che abbiano frequentato il corso speciale corrispondente al terzo anno delle cessate Accademie e abbiano superato i relativi esami di profitto, anche gli ex allievi del terzo anno delle Accademie medesime, i quali, per essere trovati in una delle condizioni previste dall' della legge 3 giugno 1950, n. 415:
a) non abbiano superato l'esame di diploma, pur avendo superato tutti gli esami di profitto previsti dall'ordinamento allora vigente;
b) ovvero non abbiano, in tutto o in parte, superato gli esami prescritti per l'ammissione agli esami di diploma, semprechè, in tal caso, sostengano, con esito favorevole, le prove corrispondenti sul programma che era in vigore all'atto in cui interruppero gli studi, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-6