Art. 2
In vigore dal 13 giu 1952
I corsi speciali di cui al precedente articolo comprendono i seguenti insegnamenti:
pedagogia; anatomia umana normale; fisiologia, psicologia e psicotecnica; antropologia; medicina dell'educazione fisica e fisioterapia; igiene e ortogenesi; storia dell'educazione fisica; storia dell'epoca moderna e del risorgimento italiano; legislazione comparata sull'educazione fisico-sportiva; istituzioni di diritto pubblico; teoria dell'educazione fisica; esercitazioni pratiche ginnico-sportive (ginnastica, atletica, ritmica, attrezzistica, sports e giuochi vari, tirocinio di comando).
I programmi e gli orari d'insegnamento saranno stabiliti dal Consiglio accademico.
Gli insegnamenti teorici saranno impartiti in comune agli allievi ed alle allieve. Le esercitazioni pratiche si svolgeranno in sezioni separate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-2