Art. 7

In vigore dal 13 giu 1952
Coloro che, trovandosi nelle prescritte condizioni, intendano essere ammessi ai corsi speciali ed agli esami di diploma devono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi ed agli esami predetti, ai sensi dell', dell', lettere a) e b) e dell' lettere a) e b), dovranno dichiarare specificatamente nella domanda la posizione in cui si trovavano, presso le cessate Accademie, all'atto dell'interruzione degli studi, e la causa che determinò l'interruzione; tale dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione. Essi devono, inoltre, allegare alla domanda i seguenti documenti: a) certificato di idoneità fisica rilasciato espressamente per i fini indicati nella domanda stessa da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, o da un medico militare. La direzione dei corsi potrà sottoporre gli aspiranti a ulteriori accertamenti di idoneità fisica; b) certificato del casellario giudiziario. In ogni caso deve essere allegata alla, domanda la ricevuta comprovante il versamento delle tasse e contributi stabiliti per i corsi e per gli esami.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-7

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