Art. 11

In vigore dal 13 giu 1952
Il Consiglio accademico è costituito da tutti gli insegnanti dei corsi ed esercita l'autorità didattica e disciplinare. Per le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti ai corsi speciali, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-11

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