Art. 11
In vigore dal 13 giu 1952
Il Consiglio accademico è costituito da tutti gli insegnanti dei corsi ed esercita l'autorità didattica e disciplinare.
Per le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti ai corsi speciali, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-11