Art. 12

In vigore dal 13 giu 1952
Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, a docenti universitari, a cultori delle materie oggetto d'insegnamento, e a insegnanti titolari di educazione fisica.
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Art. 12 Regolamento per l'applicazione dell'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 415, concernente il completamento degli studi negli Istituti per l'educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo