Art. 12
In vigore dal 13 giu 1952
Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, a docenti universitari, a cultori delle materie oggetto d'insegnamento, e a insegnanti titolari di educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-12