Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 13 giu 1952
Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, a docenti universitari, a cultori delle materie oggetto d'insegnamento, e a insegnanti titolari di educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-12