Art. 14
In vigore dal 13 giu 1952
Per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il direttore è assistito da un Comitato amministrativo composto di quattro membri, nominati dal Ministro e dello stesso direttore dei corsi, che lo presiede.
Il Comitato amministrativo delibera sulle condizioni di ammissibilità ai corsi ed agli esami e su tutti gli affari inerenti all'attuazione dei corsi che non siano di competenza del Consiglio accademico.
Alla somministrazione dei fondi per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il Ministro per la pubblica istruzione provvederà mediante aperture di credito a favore del direttore, ciascuna d'importo non superiore a L. 5.000.000 (cinque milioni).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-14