Art. 14

In vigore dal 13 giu 1952
Per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il direttore è assistito da un Comitato amministrativo composto di quattro membri, nominati dal Ministro e dello stesso direttore dei corsi, che lo presiede. Il Comitato amministrativo delibera sulle condizioni di ammissibilità ai corsi ed agli esami e su tutti gli affari inerenti all'attuazione dei corsi che non siano di competenza del Consiglio accademico. Alla somministrazione dei fondi per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il Ministro per la pubblica istruzione provvederà mediante aperture di credito a favore del direttore, ciascuna d'importo non superiore a L. 5.000.000 (cinque milioni). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
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