Art. 3

In vigore dal 13 giu 1952
Al corso speciale corrispondente al secondo anno delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto possono essere iscritti gli ex allievi del primo anno delle Accademie medesime, i quali, per uno dei motivi indicati nell' della legge 3 giugno 1950, n. 415: a) non abbiano potuto frequentare il secondo anno, pur avendo superato gli esami per il passaggio a tale anno; b) ovvero non abbiano, in tutto o in parte, superato gli esami per il passaggio al secondo anno, semprechè, in tal caso, sostengano, con esito favorevole, le prove corrispondenti, sul programma che era in vigore all'atto in cui interruppero gli studi, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-3

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