Art. 1
In vigore dal 13 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 giugno 1950, n. 415;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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I corsi speciali di cui all' della legge 3 giugno 1950, n. 415, per il completamento degli studi degli ex allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto e gli esami relativi si svolgeranno a Roma e saranno indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Il corso corrispondente al terzo anno accademico sarà indetto successivamente all'espletamento del corso corrispondente al secondo anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-1