Art. 1

In vigore dal 13 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 giugno 1950, n. 415; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . I corsi speciali di cui all' della legge 3 giugno 1950, n. 415, per il completamento degli studi degli ex allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto e gli esami relativi si svolgeranno a Roma e saranno indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il corso corrispondente al terzo anno accademico sarà indetto successivamente all'espletamento del corso corrispondente al secondo anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento per l'applicazione dell'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 415, concernente il completamento degli studi negli Istituti per l'educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo