Art. 4
In vigore dal 13 giu 1952
Al corso speciale corrispondente al terzo anno delle cessate Accademie di educazione fisica possono essere iscritti, oltre coloro che abbiano frequentato il corso speciale di cui al precedente articolo e abbiano superato i relativi esami di profitto di cui all', anche gli ex allievi del secondo anno delle predette Accademie, i quali, per uno dei motivi indicati nell' della legge 3 giugno 1950, n. 415:
a) non abbiano potuto frequentare il terzo anno, pur avendo superato gli esami per il passaggio a tale anno;
b) ovvero non abbiano, in tutto o in parte, superato gli esami per il passaggio al terzo anno, semprechè, in tal caso, sostengano, con esito favorevole, le prove corrispondenti, sul programma che era in vigore all'atto in cui interruppero gli studi, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;532#art-4