Art. 8
In vigore dal 8 lug 1952
Salvo le eccezioni previste nel presente regolamento ed in quello per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio (decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è vietata la pesca dei seguenti animali:
trota di lago: dal 15 ottobre al 15 gennaio;
carpione: dal 1 dicembre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 5 agosto;
coregone: dal 1 dicembre al 15 gennaio;
temolo: dal 1 marzo al 31 maggio;
alosa (agone, cheppia, sardena, sardella, scaravina): dal 5 giugno al 10 giugno e dal 1 luglio al 6 luglio;
luccio: dal 20 marzo al 10 aprile;
pesce persico: dal 25 aprile al 10 maggio;
gambero: dal 1 aprile al 30 giugno.
La pesca delle carpe e delle tinche non è soggetta al periodo di divieto previsto dall' del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, però dal 1° al 30 giugno il commercio di dette specie ittiche provenienti dalle acque indicate nell' è consentito solo nelle province di Brescia, Trento e Verona.
Per il periodo dal 10 al 31 maggio detta disposizione, relativamente al commercio, si applica anche al pesce persico.
Il periodo di divieto di pesca, comincia alle ore 12 del primo giorno indicato e termina alle ore 12 dell'ultimo giorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-8