Art. 13
In vigore dal 8 lug 1952
Il presente regolamento abroga e sostituisce le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti approvati con i regi decreti 13 novembre 1931, n. 1526, 11 ottobre 1934, n. 2060 e 14 luglio 1937, n. 1045.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - VANONI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 21. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-13