Art. 9

In vigore dal 8 lug 1952
I pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale a norma dell'art. 17 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, per poter formare oggetto di compravendita, di detenzione e di smercio nei pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 14 del predetto regolamento, debbono essere muniti di contrassegno a cura dello Stabilimento ittiogeni o di Brescia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-9

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