Art. 6
In vigore dal 8 lug 1952
Coloro che sono in possesso di reti, per le quali sono previsti periodi di divieto di uso dall'annessa tabella, prima che abbia inizio il divieto stesso devono denunciarne il possesso allo Stabilimento ittiogenico di Brescia, indicando il luogo di deposito.
Lo Stabilimento ittiogenico predetto ha la facoltà di eseguire verifiche e di apporre contrassegni alle reti nonché di autorizzarne eventuali trasferimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-6