Art. 1
In vigore dal 8 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, ed il regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;
Viste le norme regolamentari per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti ed emissario, approvato con i regi decreti 13 novembre 1931, n. 1526, 11 ottobre 1934, n. 2060 e 14 luglio 1937, n. 1405;
Visto l', comma secondo, dei decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58;
Considerato che la Commissione consultiva della pesca, prevista dall' del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, non è stata ricostituita;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;
Decreta:
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Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca nel lago di Garda, nel fiume Sarca, dalla foce nel Garda al ponte della strada Riva-Torbole, nel fiume Mincio e suoi canali, dall'imbocco sul lago al ponte della ferrovia Brescia-Verona.
Per quanto non è in esso diversamente stabilito saranno osservate le disposizioni contenute nei regolamenti 22 novembre 1914, n. 1486 e 29 ottobre 1922, n. 1647.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-1