Art. 4
In vigore dal 8 lug 1952
La tabella annessa al presente regolamento, vistata dal Ministro proponente, stabilisce quali sono le reti e gli attrezzi permessi e quali sono i periodi in cui il loro uso è vietato.
L'uso di ogni altra rete od attrezzo da pesca è proibito in qualsiasi epoca dell'anno, salvo il disposto dell'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-4