Art. 2

In vigore dal 8 lug 1952
È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di stabilire, con proprio decreto, particolari divieti circa la pesca alla foce del fiume Sarca nel lago di Garda, all'imbocco del fiume Mincio e suoi canali ed eventualmente su tratti di spiaggia del lago di Garda, per particolari esigenze relative alla conservazione del patrimonio ittico. In tal caso i limiti della zona di applicazione dei divieti stessi saranno segnati sul luogo, mediante tabelle, a cura del Ministero medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo