Art. 3

In vigore dal 8 lug 1952
È vietato di muovere il fondo del lago ed il letto dei fiumi e dei canali e di estirparvi le erbe, con qualsiasi arnese, salvo che ciò non sia conseguenza dell'uso delle reti e degli attrezzi da pesca nei periodi consentiti, risultanti dall'annessa tabella. Il Ministero, su parere dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, può autorizzare razionali tagli di piante acquatiche ingombranti nell'interesse dello sviluppo della pesca. L'impianto di ordigni fissi di pesca non può essere fatto se non con speciale concessione temporanea del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo nullaosta dell'Ufficio dei genio civile nei riguardi del regime delle acque. La concessione può essere revocata sia per inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari sulla pesca, sia per inadempienze ad uno o più degli obblighi imposti con relativo disciplinare, sia per mancato pagamento del canone annuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-3

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